TESTO
del disegno di legge n. 1638
TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale).

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          a) identico:

      «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Qualora venga disposta l'archiviazione del procedimento, è vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive»;

      «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;

          b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

          b) identico:

      «2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

      «2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

      2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari; di tali provvedimenti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza»;       2-ter. Identico»;

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          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:           c) identica;

      «3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni»;

          d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

          d) identico:

      «7. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti da segreto».

      «7. Salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti da segreto».

 

Art. 2.
(Introduzione degli articoli 240-bis e 240-ter del codice di procedura penale).
 

      1. Dopo l'articolo 240 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

 

      «Art. 240-bis. - (Documenti relativi ad intercettazioni e raccolte di dati illecite). - 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, tranne che come corpo del reato. Essi sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 268, comma 3-ter.

       2. Salvo quanto previsto dall'articolo 240-ter, decorsi cinque anni da quando i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.
 

      Art. 240-ter. - (Udienza per la redazione del verbale di consistenza). - 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti di cui all'articolo 240-bis, il


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 pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di consistenza di cui al comma 4. Entro il medesimo termine il pubblico ministero trasmette anche i documenti acquisiti; ove sugli stessi debbano essere effettuati accertamenti tecnici in via preliminare, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione non oltre i novanta giorni.
       2. Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, da tenere entro dieci giorni dalla trasmissione, per accertare:
 

          a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;

 

          b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.

 

      3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero; esso è notificato, entro lo stesso termine, all'imputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. Degli stessi è in ogni caso vietato il rilascio di copia.

       4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituirne oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma 2.
       5. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera h-bis).
       6. All'esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 268, comma 3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 269, comma 2».

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Art. 3.
(Modifica all'articolo 220 del codice di procedura penale).
 

      1. All'articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

      «1-bis. La perizia sui documenti di cui all'articolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l'incompletezza o la contraddittorietà dei dati emergenti dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell'articolo 240-ter; le attività peritali devono in tale caso compiersi esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice».

 

Art. 4.
(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale).
 

      1. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, la parola: «telecomunicazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione».

 

Art. 5.
(Modifica all'articolo 266-bis del codice di procedura penale).
 

      1. All'articolo 266-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 

      «1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche».

 

Art. 6.
(Introduzione dell'articolo 266-ter del codice di procedura penale).
 

      1. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

      «Art. 266-ter. - (Intercettazioni di corrispondenza postale). - 1. Le norme del


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 presente capo si applicano, in quanto compatibili, alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione».
 

Art. 7.
(Introduzione dell'articolo 266-quater del codice di procedura penale).
 

      1. Dopo l'articolo 266-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

      «Art. 266-quater. - (Riprese visive). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche:

 

          a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

 

          b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

 

      2. Fuori dai casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.

       3. Fuori dai casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria».